TITOLO: Il riconoscimento della continuazione nel giudizio di esecuzione: il dovere di confronto con il precedente e la rilevanza del condizionamento estorsivo nella verifica dell’unicità del disegno criminoso.
ABSTRACT: In sede di esecuzione penale, il Giudice investito dall’istanza ex art. 671 c.p.p. non può omettere di confrontarsi con la valutazione già compiuta da un precedente Giudice dell'Esecuzione in ordine al medesimo vincolo della continuazione, né può prescindere dalla circostanza, specificamente dedotta e documentata dall'istante, che quest'ultimo fosse vittima di estorsione nel medesimo periodo in cui risultano commessi i reati oggetto dell'istanza: entrambi i profili integrano, ove negletti, un vizio di motivazione che impone l'annullamento con rinvio del provvedimento.
COMMENTO
Con la Pronuncia in commento, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su due profili di particolare rilievo in materia di reato continuato in sede esecutiva, affrontando un caso di singolare complessità tanto per il numero dei titoli esecutivi coinvolti quanto per le peculiarità della vicenda personale dell'istante.
La vicenda processuale origina dall'istanza ex artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p. proposta nell'interesse di un soggetto, gravato da sedici sentenze irrevocabili di condanna per fatti di truffa – consumata o tentata – e sostituzione di persona, commessi tra il 2010 ed il 2014 con modalità esecutive del tutto analoghe: fingendosi appartenente alle Forze dell'Ordine, l'istante induceva le vittime ad effettuare ricariche su carte prepagate. Su tredici dei sedici titoli il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione, rilevando l'identità delle modalità esecutive, la continuità temporale della sequenza illecita e l'assenza di qualsiasi esclusione del vincolo da parte di ciascuno dei giudici della cognizione.
Sopraggiunti tre ulteriori titoli, relativi al medesimo periodo, la Difesa adiva il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – quale giudice competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p. – chiedendo dapprima il riconoscimento del vincolo tra i nuovi titoli e quelli già avvinti in continuazione, e poi l'estensione della disciplina a tutti e sedici i titoli, in forza della c.d. proprietà transitiva della continuazione, costantemente riconosciuta dalla Giurisprudenza di Legittimità (v., ex multis, Cass. Pen., sez. I, Sent. 43880/2022).
Il Giudice dell'Esecuzione di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava l'istanza, qualificando la plurima sequenza delittuosa come espressione di una «spiccata inclinazione a delinquere» e di una «scelta di vita delinquenziale», incompatibili – secondo il Decidente – con l'istituto della continuazione. A fondamento del rigetto, il Giudice richiamava la consolidata elaborazione delle Sezioni Unite Gargiulo (2017), secondo cui l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la mera tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di plurime deliberazioni autonome.
Avverso tale provvedimento proponeva Ricorso per Cassazione ex art. 666, comma 6, c.p.p., il Difensore, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la contraddittorietà della motivazione e la conseguente violazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p. sotto due profili distinti e tra loro connessi.
In primo luogo, il Giudice dell'Esecuzione aveva del tutto disatteso la precedente Ordinanza del Tribunale di Pordenone, la quale aveva già positivamente riconosciuto il vincolo su tredici dei sedici titoli oggetto della nativa istanza, senza fornire alcuna spiegazione in ordine alle ragioni per le quali tale approdo non fosse estensibile anche ai nuovi ed omogenei titoli.
In secondo luogo – e con valenza decisiva – il Giudice aveva omesso di considerare la documentata condizione personale dell'istante: dal 2011 e per tutta la durata del periodo in cui risultano commessi i reati oggetto dell'istanza, il ricorrente era vittima di estorsione da parte di un sodalizio camorristico che lo costringeva a versare mensilmente somme analoghe a quelle sottratte alle vittime delle truffe. Circostanza acclarata in sede penale dalle Sentenze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e della Corte di Appello di Napoli, allegata all'istanza introduttiva e ribadita all'udienza camerale senza che la Procura muovesse alcuna contestazione.
La Suprema Corte accoglie il ricorso nei termini che seguono, con annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013.
Sul primo profilo, gli Ermellini ribadiscono il consolidato orientamento della Prima Sezione secondo cui il Giudice dell'Esecuzione, investito di una richiesta ex art. 671 c.p.p., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una valutazione già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni dei reati dedotti, potendo discostarsene soltanto previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto dell'istanza non possono essere ricondotti al disegno già delineato. La Corte rileva che il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha omesso del tutto di prendere in esame le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento operato dal Giudice dell'Esecuzione di Pordenone in relazione a reati analoghi sia per natura che per coincidenza spazio-temporale, limitandosi a una valutazione atomistica e autoreferenziale dell'indole criminosa dell'istante, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi del precedente provvedimento esecutivo. Tale carenza motivazionale è, secondo la Corte, di per sé sufficiente a inficiare l'ordinanza impugnata: il Giudice dell'Esecuzione conserva piena libertà di giudizio, ma è tenuto comunque a confrontarsi con il precedente e con la relativa ratio decidendi, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel procedimento.
Sul secondo profilo – che rappresenta il contributo di maggiore originalità della lettura esegetica – la Suprema Corte afferma con nitidezza che il Giudice dell'Esecuzione ha omesso di valutare la circostanza fattuale dell'essere stato l'istante vittima a sua volta di estorsione e l'incidenza che tale circostanza abbia assunto nella commissione dei reati accertati. La rilevanza di questo elemento è di ordine squisitamente soggettivo: l'essere stato costretto, sotto la costante minaccia di un sodalizio camorristico, a versare mensilmente somme analoghe a quelle ricavate dalle truffe, consente di leggere l'intera sequenza criminosa in una chiave radicalmente diversa da quella della libera scelta di vita delinquenziale. La finalità perseguita – procurarsi le risorse necessarie a far fronte alle richieste estorsive – costituisce, secondo la prospettazione Difensiva che la Corte ritiene meritevole di valutazione, la «causale» unitaria che avrebbe sorretto ab origine la programmazione dei singoli episodi, conferendo coerenza logica al c.d. cliché operativo adottato dal condannato. Tale elemento soggettivo, documentato e non contestato, avrebbe dovuto essere valorizzato o escluso con adeguata motivazione, non potendo il Giudice dell'Esecuzione semplicemente ignorarlo: vìola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il Giudice che ometta di considerare, o svaluti senza adeguata giustificazione, un elemento specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione (v., sul punto, Cass. Pens., sez. I, Sentenza 3 marzo 2026, n. 8274).
La Pronuncia si inserisce a pieno titolo nel solco di quell'orientamento Giurisprudenziale che, muovendo dalla consapevolezza che il giudizio ex art. 671 c.p.p. costituisce un «frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale» (Sentenza n. 183 del 17/07/2013), impone al Giudice dell'Esecuzione un rigoroso impegno motivazionale, commisurato alla complessità degli elementi prospettati dall'istante. Come ha ricordato la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 183 del 2013, il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento che il soggetto agente, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappresentazione quantomeno sommaria dei reati che si accingeva a commettere e che detti reati siano stati ispirati a una finalità unitaria: ed è proprio quest’ultima – nella specie identificabile nella necessità di far fronte alle pretese estorsive del clan camorristico – che il Giudice dell'Esecuzione non ha considerato, approdando a una motivazione che la Corte qualifica come incompleta.
In definitiva, la Sentenza pre-ferragostana fissa due coordinate di sicuro rilievo pratico per chi opera nel settore dell'esecuzione penale. Da un lato, il Giudice dell'Esecuzione che si trovi a pronunciarsi su un'istanza di continuazione non può ignorare quanto già deciso in sede esecutiva sugli stessi o analoghi reati: il precedente esecutivo non vincola il merito della decisione, ma ne vincola la motivazione, imponendo un confronto esplicito con le ragioni già poste a fondamento del riconoscimento del vincolo. Dall'altro, la valutazione dell'unicità del disegno criminoso deve essere condotta tenendo conto di tutti gli indici soggettivi prospettati dalla Difesa, ivi incluse le condizioni di vita del reo nel periodo di commissione dei reati: una causale unitaria e specifica – anche se non riconducibile a una volontà propria in senso stretto, come nel caso dell'istante costretto a delinquere sotto la pressione della criminalità organizzata – non è un dato neutro da accantonare, ma un elemento che può fare la differenza tra una scelta delinquenziale seriale e l’unicità del disegno criminoso.
CONCLUSIONE
La Pronuncia in commento ci ricorda, ancora una volta, che il Giudice dell'Esecuzione non è un mero esecutore di calcoli aritmetici sulle pene, bensì il garante di una valutazione compiuta e ragionata che tiene insieme il rigore giuridico e la realtà umana del condannato.
Ignorare che un soggetto ha delinquito mentre era a sua volta vittima di un sodalizio criminale che ne condizionava la libertà e la volontà significa non valorizzare una parte decisiva del quadro. E un giudizio fattualmente monco, per quanto formalmente irreprensibile, non è mai davvero giusto.
Avv. Tommaso Deliro

