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Studio Legale Avv. Gianfranco Briguglio

 

S T U D I O  L E G A L E  B R I G U G L I O

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.​

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NOTA A SENTENZA G.D.P. MESSINA, SENT. 14/10/2024 N. 262 (DEP. 25/10/2024)

12/11/2024 16:29

Dott. Tommaso Deliro

Giurisprudenza,

NOTA A SENTENZA G.D.P. MESSINA, SENT. 14/10/2024 N. 262 (DEP. 25/10/2024)

Art. 10bis T.U.I. e rito immediato ex art. 20bis D. Lgs. 274/2000: improcedibile l’azione penale se non esercitata nel termine di quindici giorni.

TITOLOArt. 10bis T.U.I. e rito immediato ex art. 20bis D. Lgs. 274/2000: improcedibile l’azione penale se non esercitata nel termine di quindici giorni dall’accertamento del fatto.

 

ABSTRACT: L’ipotesi di reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato impone l’applicazione del rito di presentazione immediata a giudizio dell’imputato dinanzi al Giudice di Pace. La violazione, regolarmente eccepita, determina l’emissione di Sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 529 c.p.p.

 

TESTO

Ai sensi dell’art. 10bis, comma 3, del D. Lgs. 286/1998, al procedimento penale devono applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. […]. La violazione da parte del pubblico ministero del predetto termine di quindici giorni per la presentazione immediata dell’imputato dinanzi al giudice di pace, previsto dall’art. 20-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, determina una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita nei termini previsti dall’art. 182 c.p.p., come è avvenuto nel caso di specie. [..] imponendosi pronunzia di n.d.p. in quanto l’azione non è stata esercitata nel termine di cui all’art. 20 bis del D. Lgs. n. 274/2000” (G.d.P. Messina, Sez. Penale, Sent. 14 ottobre 2024, n. 262).

            Con la Pronuncia in commento, il Giudice di Pace di Messina sancisce un fondamentale precedente nella gestione del procedimento penale a carico di soggetto accusato del reato di cui all’art. 10 bis TUImm; norma che, peraltro, si prefigura il poco nobile obiettivo – raggiungendolo in pieno – di criminalizzare una situazione giuridica soggettiva sulla scorta di un mero accertamento burocratico, travisando e violando i principi cardine della responsabilità penale.

            Il Giudicante, aderendo in toto all’eccezione preliminare formulata tempestivamente a norma dell’art. 182 c.p.p. dalla Difesa all’udienza del 14.10.2024, rileva come la citazione a giudizio nel procedimento per detto delitto debba univocamente avvenire ai sensi dell’art. 20 bis del Testo Unico sul funzionamento del Giudice di Pace.

            Nel caso di specie, invece, l’Ufficio di Procura, per un fatto di reato accertato il giorno 08.05.2023, aveva inizialmente citato l’imputato all’udienza pre-dibattimentale innanzi al Tribunale di Messina, in esito alla quale registrava, su conforme eccezione preliminare Difensiva, una Sentenza di incompetenza per materia ex art. 23 c.p.p.

Conseguentemente, riscriveva la notizia di reato nel registro rubricato al modello 21bis, citando l’imputato dinanzi al Giudice di Pace di Messina per l’udienza del 14.10.2024, con il rito ordinario previsto dall’art. 20 D. Lgs. 274/2000.

            L’impianto motivazionale adottato nella Sentenza in commento si rifà a dei Pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione che sanciscono la tassatività – e non già la mera applicabilità ipotetica – nella citazione a giudizio ex art. 20bis D. Lgs. 274/2000 (v., sul punto, Cass. Pen., sez. I, Sent. 01.02.2018, n. 7404).

            La ratio di tale precisa scelta legislativa è caratterizzata dalla necessità di fornire una risposta politico-mediatica alle onte di indignazione popolare, per far sì che lo Stato mostri i muscoli nei confronti del “nemico”.

            La realtà giuridica è, però, molto diversa dalla ratio ispiratrice della norma.

            Infatti, essendo necessario ricondurre una scelta politica e legislativa – comunque insindacabile con strumenti diversi da quelli parlamentari e popolari – alla tutela dei Diritti costituzionali, la Suprema Corte richiamata dalla Difesa e, in Sentenza dal Giudice di Pace a sostegno della propria argomentazione, chiariva inequivocabilmente due aspetti essenziali.

            Anzitutto, la presentazione immediata a giudizio dell’imputato da parte della Polizia Giudiziaria, su espressa autorizzazione del Pubblico Ministero, comporta una drastica riduzione dei termini ordinari; ed infatti, il termine previsto dalla Legge deve riferirsi unicamente alla data del fatto; entro quindici giorni dall’accertamento, in altre parole, è necessario che si instauri il procedimento, non essendo prescritto che entro lo stesso termine si giunga a Sentenza di merito (v., ex multis, Cass. Pen., Sent. n. 7404/2018, ibidem; Cass. Pen., Sent. n. 8307/2020).

            In secondo luogo, la significativa compressione dei tempi può trovare giustificazione e, quindi, essere legittimamente ricondotta al paradigma costituzionale, solo in ragione del fatto che è da intendersi come finalizzata ad assicurare la celebrazione del processo in tempi brevissimi e, tramite ciò, tutelare più efficacemente l’interesse dello stesso imputato (v., Cass. Pen., n. 8307/2020, cit.).

Superare queste tempistiche, come avvenuto nel caso in commento – ove l’Ufficio di Procura di Messina richiedeva la condanna per un fatto asseritamente commesso oltre un anno prima dell’intervento della citazione – significa violare il diritto all’oblio.

Il Giudice di Pace, dunque, dichiarava in sostanza non rispettato il diritto dell’imputato di non rimanere esposto ad nutum ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con evidente pregiudizio per la propria reputazione, in un contesto caratterizzato dalla commistione tra il diritto dell’immigrazione ed il diritto penale nel macrocosmo della cd. crimmigration, ossia l’adozione di misure repressive e securitarie nella gestione dei flussi migratori.

Quanto poi al piano processuale, la nullità dell’avviso di citazione ex art. 20 D. Lgs. 274/2000, è a regime intermedio. Per tale ragione deve necessariamente essere eccepita subito dopo aver compiuto per la prima volta l’accertamento della regolare costituzione delle parti.

Da ultimo, stante il tenore letterale dell’art. 529 c.p.p., come correttamente osservato dal Giudice di Pace, l’azione penale non poteva essere avviata in ragione dell’omesso rispetto da parte della Pubblica Accusa del termine di cui all’art. 20 bis D. Lgs. 274/2000, e sicuramente non può essere proseguita per impossibilità – anche con una citazione conforme al disposto dell’articolo da ultimo richiamato – del rispetto dell’anzidetto termine il quale, è bene ricordarlo, non è soggetto ad atti interruttivi.

Per queste ragioni, nonostante la peculiarità dell’eccezione Difensiva consistente nella richiesta di Sentenza di non doversi procedere, in considerazione anche della totale assenza di una ragionevole previsione di condanna, il Giudice di Pace ha fatto corretta applicazione della normativa di cui all’art. 425 c. 3 c.p.p., nonché della produzione giurisprudenziale discettata, dimostrando ancora una volta – ove ce ne fosse bisogno – che le regole processuali sono uno degli ultimi presidi per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, italiani e non. 

Dott. Tommaso Deliro

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