TITOLO: Illegittimo l'articolo 69-bis, comma 3 O.P.: la finalità rieducativa della pena non può essere sacrificata, neppure in presenza di legittime esigenze di efficienza della magistratura di sorveglianza.
ABSTRACT: La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69-bis, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, limitatamente alle parole "quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima".
TESTO
“L’attuale meccanismo di valutazione globale dei presupposti della liberazione anticipata relativi a ciascun semestre in una fase avanzata dell’espiazione della pena, in prossimità del momento in cui il condannato può immediatamente fruire delle riduzioni di pena (rispetto all’anticipazione del fine pena o dell’accesso a misure alternative e benefici), fa venir meno il riscontro periodico sulla qualità del concreto percorso trattamentale individuale, che era stato sin qui assicurato dalla possibilità di una valutazione frazionata dei presupposti della liberazione anticipata, semestre per semestre, sollecitata da una istanza del detenuto. Tale riscontro, se positivo, assicurava immediatamente a quest’ultimo il diritto alla riduzione di pena: una riduzione, invero, di cui avrebbe usufruito soltanto in futuro, ma sulla quale sin da subito poteva fare affidamento certo” (Corte Costituzionale, Sent. 29/12/2025, n. 201, Considerato in diritto, §6.4).
Con la Sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che subordina la presentazione dell'istanza di liberazione anticipata alla sussistenza di uno specifico interesse diverso da quello relativo al computo della pena espiata. La pronuncia accoglie le questioni sollevate dai magistrati di sorveglianza di Spoleto e Napoli, ritenendo che la disciplina introdotta dal decreto-legge 92/2024 comprometta gravemente la finalità rieducativa della pena costituzionalmente garantita.
Il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (convertito nella legge 8 agosto 2024, n. 112), censurato dal Giudice delle Leggi, ha infatti profondamente modificato il procedimento per la concessione della liberazione anticipata, riformulando integralmente l'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario. La nuova disciplina ha introdotto un meccanismo di accertamento prevalentemente d'ufficio dei presupposti per il riconoscimento della detrazione di pena, limitando la possibilità per il condannato di presentare istanza autonoma ai soli casi in cui sussista uno "specifico interesse" diverso da quello connesso al computo della pena espiata ai fini dell'accesso a misure alternative o benefici penitenziari.
Le ordinanze di rimessione hanno censurato la nuova disciplina per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 111, sesto comma (limitatamente all'ordinanza del magistrato di Napoli). I rimettenti hanno evidenziato come la riforma, pur perseguendo l'obiettivo deflattivo di alleggerire il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza, comprometta irreparabilmente la funzione rieducativa della liberazione anticipata, snaturandone la natura di strumento progressivo di incentivazione della partecipazione ai programmi di rieducazione.
In particolare, è stata sottolineata l'importanza della cadenza semestrale delle valutazioni, che costituisce il fondamento psicologico e pedagogico dell'istituto: la possibilità di ricevere periodicamente il riconoscimento della propria partecipazione al percorso rieducativo rappresenta, infatti, un incentivo immediato e concreto al mantenimento di una condotta conforme alle regole e all'adesione ai programmi di risocializzazione.
La Corte Costituzionale ha ritenuto le questioni fondate, accogliendo pienamente le argomentazioni dei magistrati rimettenti:
Sulla finalità rieducativa della pena: La Corte ha ribadito che l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione pone a carico di tutte le istituzioni un preciso dovere: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Questa finalità non rappresenta una mera opzione politica, bensì una qualità essenziale e generale che caratterizza la pena nel suo contenuto ontologico, e non può essere sacrificata a vantaggio di alcun'altra finalità, per quanto legittima. La liberazione anticipata è stata qualificata come "istituto chiave" nel perseguimento di tale finalità costituzionalmente necessaria.
Sulla logica sinallagmatica dell'istituto: Richiamando la propria precedente giurisprudenza (in particolare la sentenza n. 276 del 1990), la Corte ha sottolineato che la liberazione anticipata è stata concepita per sollecitare l'adesione e la partecipazione all'azione di rieducazione attraverso il riconoscimento di una quota di pena per ogni semestre espiato. La logica di questo meccanismo implica la prospettiva di un premio da cogliere in breve lasso di tempo, purché nel semestre in questione il detenuto riesca a dare concreta adesione all'azione rieducativa.
Sull'effetto psicologico della valutazione periodica: La Corte ha evidenziato che il riscontro periodico sulla qualità del percorso trattamentale, assicurato dalla possibilità di ottenere una valutazione frazionata semestre per semestre, rappresenta uno stimolo importante a proseguire sul cammino di cambiamento. Questo meccanismo non solo rassicura il detenuto fornendogli una prospettiva concreta e periodicamente aggiornata del proprio fine pena, ma contribuisce anche a stemperare le tensioni che la carcerazione produce, giovando alla sicurezza e alla qualità della vita all'interno degli istituti di pena.
Sull'insufficienza dei correttivi: La Corte ha ritenuto che le modifiche apportate all'articolo 656 del codice di procedura penale (che prescrivono l'indicazione nell'ordine di esecuzione delle detrazioni di pena fruibili) e al regolamento penitenziario (che prevedono la comunicazione dei giudizi negativi sulla partecipazione al trattamento) non siano sufficienti a sanare i vizi di illegittimità. Infatti, la comunicazione di un giudizio negativo consente al detenuto di sollecitare una verifica giurisdizionale solo in relazione a quel specifico semestre, mentre persiste l'incertezza circa il proprio fine pena reale nei casi in cui non riceva una valutazione negativa esplicita.
Sul contrasto con l'articolo 111, sesto comma: La Corte ha rilevato che la postergazione della decisione sulla liberazione anticipata a distanza di molti anni dal semestre cui si riferisce rende difficile al giudice l'adempimento del dovere costituzionale di motivazione, sulla base di relazioni rispetto alle quali diviene arduo chiedere chiarimenti alle amministrazioni penitenziarie. Ciò comporta altresì difficoltà per il condannato nell'esercizio del diritto di difesa.
Sulla ragionevolezza: La Corte ha qualificato come "irrazionalità intra legem" la disciplina censurata, in quanto incongruente rispetto alla sua stessa finalità, integrando così un vizio di irragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69-bis, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, limitatamente alle parole "quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima".
Di conseguenza, rimane fermo il diritto del condannato di formulare istanza di liberazione anticipata in qualsiasi momento in relazione al semestre o ai semestri già maturati, mentre persiste l'obbligo di valutazione ex officio dei presupposti nelle scansioni temporali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 69-bis.
La pronuncia rappresenta un'importante affermazione dei principi costituzionali in materia di esecuzione della pena, ribadendo l'inviolabilità della finalità rieducativa anche di fronte a esigenze di efficienza amministrativa. La Corte ha chiaramente indicato che, sebbene il legislatore disponga di ampia discrezionalità nella configurazione delle regole processuali, tale discrezionalità trova un limite invalicabile nel dovere di tendere alla rieducazione del condannato.
La sentenza evidenzia come la progressività e la flessibilità della pena, che derivano dal principio rieducativo, si declinano in una duplice speculare responsabilità: quella del condannato, chiamato a intraprendere un cammino di revisione critica e ricostruzione della propria personalità, e quella correlativa del sistema penale nello stimolare il condannato a intraprendere e proseguire tale cammino, avvicinandolo gradualmente ai benefici finalizzati al progressivo reinserimento nella società. Viene pertanto riconosciuto e sancito come la limitazione alle istanze di liberazione anticipata comprometta gravemente il meccanismo dialogico e progressivo che dovrebbe caratterizzare l'esecuzione della pena.
La sentenza n. 201/2025 pone fine alle attese dei penalisti e delle persone in espiazione, affermando con chiarezza che la finalità rieducativa della pena non può essere sacrificata, neppure in presenza di legittime esigenze di efficienza della magistratura di sorveglianza. Il riconoscimento della possibilità di presentare istanza di liberazione anticipata semestre per semestre rappresenta, secondo la Corte, un elemento essenziale del percorso rieducativo, in quanto fornisce al detenuto un incentivo concreto e immediato al mantenimento di una condotta conforme alle regole e all'adesione ai programmi di risocializzazione.
La pronuncia ripristina pertanto il diritto dei condannati a sollecitare periodicamente una valutazione della propria partecipazione all'opera di rieducazione, restituendo centralità al dialogo tra il magistrato di sorveglianza e il detenuto, quale strumento fondamentale per la realizzazione della finalità costituzionalmente prescritta.


