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Studio Legale Avv. Gianfranco Briguglio

 

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La Corte Costituzionale: la persona detenuta ha diritto a colloqui intimi, anche di carattere sessuale.

27/01/2024 11:13

Avv. Gianfranco Briguglio

Giurisprudenza,

La Corte Costituzionale: la persona detenuta ha diritto a colloqui intimi, anche di carattere sessuale.

il divieto di assecondare una normale sessualità si risolverebbe in una violenza fisica e morale sulla persona sottoposta a restrizione di libertà...

Con Sentenza n. 10/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità Costituzionale dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie. 

Nell'affermare un principio di civiltà, colpevolmente negato dal Legislatore, la Corte, ha altresì dedotto: 1.4.– Ad avviso del rimettente, le questioni non potrebbero essere superate mediante il ricorso ai permessi premio, non potendosi condizionare l’esercizio di un diritto fondamentale ai requisiti della premialità.

Tantomeno sarebbe invocabile l’istituto del permesso per motivi familiari di particolare gravità, contemplato dall’art. 30 ordin. penit. per casi molto stringenti, che non includono quanto attiene alla sfera della sessualità.

1.5.– Il divieto di colloqui intimi tra il detenuto e il partner lederebbe il «diritto [del primo] alla libera espressione della propria affettività, anche mediante i rapporti sessuali, quale diritto inviolabile riconosciuto e garantito, secondo il disposto dell’art. 2 Cost.».

Sarebbe altresì violato l’art. 13, primo comma, Cost., perché «[l]a forzata astinenza dai rapporti sessuali con i congiunti in libertà» integrerebbe una compressione aggiuntiva della libertà personale, ingiustificata nel caso di specie, trattandosi di un condannato ristretto in regime di media sicurezza.

L’art. 13 Cost. sarebbe violato anche nel quarto comma, giacché il divieto di assecondare una normale sessualità si risolverebbe in una violenza fisica e morale sulla persona sottoposta a restrizione di libertà, peraltro con negativa incidenza su qualunque progetto di nuova genitorialità.

 

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