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Studio Legale Avv. Gianfranco Briguglio

 

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Indispensabile la traduzione in lingua italiana del M.A.E.

02/09/2022 12:59

Avv. Gianfranco Briguglio

Giurisprudenza,

Indispensabile la traduzione in lingua italiana del M.A.E.

Con la Sentenza in epigrafe la Suprema Corte ribadisce la necessità della traduzione in lingua italiana del Mandato di Arresto Europeo.

 

 

 

"La mancata traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo equivale alla presenza fisica di un atto non intelligibile, e quindi alla sua mancata allegazione". Cassazione Penale, Sezione Feriale n. 31766 del 25/08/2022.

 

 

 

 

Con la Sentenza in epigrafe la Suprema Corte, dopo aver confermato la sostanziale equipollenza della Segnalazione SIS (Sistema di informazione Schengen) al mandato di arresto europeo, torna a ribadire la necessità della traduzione in lingua italiana del medesimo, come peraltro sancito inequivocabilmente dalla lett. f dell’art. 6 della L. 69/2005.

 

È quanto stabilito dalla Sezione Feriale della Corte di Cassazione con la recente pronuncia del 25/08/2022, la quale si riporta precedenti conformi (Sez. 6, n. 44933 del 01/12/2021, Fryganiotis; Sez. 6, n. 17306 del 20/3/2007, Petruzzella, Rv. 236582).

 

In accoglimento del Ricorso proposto dal Difensore del consegnando, la Suprema Corte ha ritenuto insostituibile ed irrinunciabile il deposito dell’atto tradotto in lingua italiana, così censurando il modus operandi della Corte territoriale che aveva ritenuto equipollente, al fine della salvaguardia delle esigenze difensive, l’illustrazione per le vie brevi dell’atto, redatto in lingua inglese, ad opera del giudicante.

 

A sostegno del decisum, il Collegio di Legittimità ha ripercorso il quadro normativo vigente: Ai sensi dell'art. 8, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, infatti, il mandato di arresto europeo dev'essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o, in alternativa, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, se lo Stato membro dell'esecuzione ha reso noto, in una dichiarazione, che esso accetta la traduzione in una di tali lingue. Dalle "Dichiarazioni dello Stato italiano al Segretariato generale del Consiglio relative alla attuazione della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri", inviata il 3 maggio 2005 al Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione europea, si rileva, tuttavia, che la lingua accettata dall'Italia è unicamente l'italiano (in questi termini si confronti Cass. Pen. Sez. 6, n. 49992 del 05/12/2019).

 

Il sancito principio, a tutela di preminenti ed incomprimibili garanzie difensive, deve ritenersi ulteriormente corroborato, in ipotesi di imputato alloglotta, dalle statuizioni di cui all’art. 143 c.p.p.: In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna (Cass. Pen. Sez. VI n. 50814/2016).

 

Sul medesimo tema non condivisibili appaiono, per analoghe esigenze di garanzia, gli arresti giurisprudenziali ormai cristallizzati in un consolidato orientamento che non reputa indispensabile altresì la traduzione del titolo posto a fondamento del M.A.E. (Cass. Pen., sez. VI, 22/10/2009 , n. 41631; Cass. Pen., sez. VI , 04/12/2009, n. 47070; Cass. Pen., sez. VI , 15/09/2017, n. 43136). Sul punto non può omettersi di rilevare infatti che il titolo posto in esecuzione dovrebbe essere compiutamente, e senza margini di incertezza, recepito dal giudicante, quantomeno al fine di consentirgli la corretta preliminare delibazione prevista dall’art. 7 L. 69/2005.